ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO
Genova Ortopedia per l’Africa – G.O.A. – Onlus
Piazza Raffaele Rossetti,3 C/1 – 16129 Genova

Statuto

ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO
G.O.A. - GENOVA ORTOPEDIA PER L'AFRICA
O.N.L.U.S.
PIAZZA R.ROSSETTI 3C/1 - 16129 GENOVA - ITALY
TEL. 010 532654 - FAX 010 5450525
COD.FISC. 95046130100
FONDATORE PROF.SILVANO MASTRAGOSTINO
VERSAMENTI RACCOLTA FONDI:
     UNICREDIT BANCA  FIL. GENOVA GARIBALDI
IBAN : IT 25 S 02008 01458 0001 0005 1517
CONTO CORRENTE POSTALE: 10160166
IBAN : IT 93 H 07601 01400 0000 1016 0166
 
Statuto approvato dall’assemblea straordinaria del 20/12/2012
 
Articolo 1
E' costituita una Associazione Volontaria denominata:
"ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO
G.O.A. - GENOVA: ORTOPEDIA PER L'AFRICA"
- ONLUS" 
L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente la locuzione "ONLUS" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
 
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Genova con indirizzo in Piazza Raffaele Rossetti 3C/1.
Per una migliore realizzazione degli scopi dell'ente, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere aperte rappresentanze in altre regioni o all'estero.
 
Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria a favore della popolazione infantile dell'Africa.
La sua attività principale consiste
- nel trattamento e recupero delle gravi disabilità dell'apparato locomotore, avvalendosi dell'esperienza e della capacità di medici specialisti volontari, coadiuvati da personale paramedico anch'esso volontario.;
- nell'organizzazione e potenziamento delle strutture sanitarie indispensabili a tale scopo ed al reinserimento sociale e culturale dei pazienti trattati.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per una migliore realizzazione dello scopo associativo, previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Ente potrà intervenire alla costituzione di altre associazioni, di fondazioni ed in genere di Enti senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, o comunque partecipare ad Enti già costituiti con scopi analoghi o operanti in settori di attività connessi allo scopo associativo.
 
Articolo 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a favore dell'Associazione di beni mobili ed immobili ovvero di denaro.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi annui ordinari dei soci, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) da eventuali contributi volontari straordinari, deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituzioni di credito o da Enti in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
h) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
h) dagli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
I versamenti dei soci sono effettuati comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento della stessa né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.  
 
Articolo 5
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.
I libri dell'Associazione possono essere consultati da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
 
Articolo 6
REQUISITI DEI SOCI
 
Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'Estero che abbiano la capacità giuridica di agire e condividano i fini dell'Associazione.
Potranno inoltre essere soci, Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.
Potranno infine essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari non in contrasto con quelli dell'Associazione.
I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:
Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Soci sostenitori: coloro che collaborano all'attività dell'Associazione con particolare impegno, personale o di mezzi con contributi finanziari di rilievo.
Soci ordinari: coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi istituzionali mediante il versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo e che comunque partecipino alla vita dell'Associazione con le loro attività.
Soci aderenti: coloro che collaborano all'attività dell'Associazione in maniera fattiva, anche senza il versamento di qualsiasi contributo.
Soci onorari: coloro che per particolari meriti vengano cooptati fra i soci senza l'obbligo di versamento delle quote.
La qualità di socio comporta l'accettazione tacita delle norme del presente Statuto.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
 
Articolo 7
AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'Assemblea.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le norme statutarie.
 
Articolo 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso, che avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato);
b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
 
Articolo 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- L'ASSEMBLEA
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- I REVISORI DEI CONTI
- IL SEGRETARIO GENERALE
- IL TESORIERE
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 
Articolo 10
ASSEMBLEA
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.
Tutti i Soci, se maggiori di età, hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta:
a) dal Consiglio Direttivo;
b) da almeno un Socio Fondatore ovvero da almeno venti fra i Soci Sostenitori ed Onorari.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante lettera semplice o fax contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le cento unità, la convocazione può essere eseguita mediante pubblicazione di un apposito avviso su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.
 
Articolo 11
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita anche con la sola presenza di un terzo dei Soci Fondatori e Sostenitori nel loro insieme.
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori nel loro insieme.
Ogni socio avente diritto al voto ai sensi del precedente art. 10 esprime un solo voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Non è ammesso l'intervento per delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. I voti su richiesta del Presidente dell'Assemblea possono esprimersi anche in modo segreto.
Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
 
Articolo 12
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere, deliberare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e quelli dei Revisori dei Conti;
c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da esso svolta e da svolgere nei settori di sua competenza e su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria
d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a maggioranza il Presidente; elegge inoltre il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decessi, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e se da essi richieste.
Il Consiglio Direttivo ha compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione dei suoi scopi e finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio o di comitati operativi nominati dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Alle riunioni partecipano il Segretario ed il Tesoriere.
In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno due giorni prima con lettera, ovvero con avviso telegrafico o fax.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Articolo 14
PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, a uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, attribuendo eventualmente agli stessi anche funzioni vicarie.
Il Presidente è eletto per la prima volta dai Soci Fondatori e rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
In seguito il Presidente del Consiglio Direttivo verrà eletto dal Consiglio stesso tra i suoi componenti.
 
Articolo 15
REVISORI DEI CONTI
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
 
Articolo 16
SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e dura in carica fino al suo rinnovo.
Il Segretario dirige gli Uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.
Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
 
Articolo 17
TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti e dura in carica fino al suo rinnovo.
Il Tesoriere provvede alla gestione contabile dell'Associazione, riscuotendo le entrate e provvedendo ai pagamenti. Egli provvede inoltre alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla redazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione.
Il Tesoriere propone all'Assemblea i nominativi dei soci morosi nel pagamento delle quote e ne chiede la radiazione.
 
Articolo 18
COMITATO SCIENTIFICO
L'Assemblea può nominare un Comitato Scientifico composto da tre membri, anche non associati, che per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali possano contribuire all'attività dell'Associazione.
La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.
Se non ha provveduto l'Assemblea, il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.
Il Comitato Scientifico dà il proprio parere riguardo:
- al programma di attività dell'Ente;
- a singole iniziative dell'Associazione;
- all'acquisto di strumentazione.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 
Articolo 19
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
A seguito dello scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Articolo 20
RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.
 
 
Si dichiara che il presente Statuto è quello in vigore dopo le modifiche adottate dall’assemblea straordinaria dei soci in data 20/2/2006.
 
Il Presidente
(Greta Mastragostino Reinberg)